Guida detrazione IRPEF Contenimento dell’inquinamento acustico
DETRAZIONE IRPEF 50% ECCO COME OTTENERLA!
Si ricorda che le agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni degli edifici residenziali (detrazioni dall’IRPEF del 50% delle somme spese), spettano anche agli interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.
Nella guida marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate (visionabile qui) a pag. 27 leggiamo quanto segue:
Contenimento dell’inquinamento acustico : Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori sono ammesse all’agevolazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse (spese di progettazione, relazioni di conformità, perizie ecc..). fonte Guida agevolazioni fiscali marzo 2016 AdE pag. 8.
L’intervento è detraibile purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge.
Per poter certificare il raggiungimento dei limiti imposti dal DPCM 5/12/97 requisiti acustici passivi degli edifici è indispensabile far eseguire, da un tecnico abilitato, una verifica strumentale ante operam come Indagine preventiva di fattibilità, ed una post operam che certifichi il raggiungimento dei limiti imposti dal DPCM 5/12/97 requisiti acustici passivi degli edifici.
Per garantirsi l’accesso alla detrazione del 50% è fondamentale compilare in modo corretto il bonifico bancario, indicando:
Ecco l’elenco dei documenti indispensabili per poter accedere alla detrazione IRPEF 50%
- Il nome, il cognome e il codice fiscale di chi effettua il bonifico per accedere alla detrazione; attenzione, è fondamentale che l’ordinante del bonifico sia la stessa persona a cui sono intestate le fatture che vengono pagate e che attestano l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia;
- Il corretto riferimento normativo, che è l’articolo 16-bis del TUIR
- Causale bonifico: rif. n° fattura per opere di fonoisolamento per interventi edilizi “AI SENSI DELL’ART. 16-BIS DEL TUIR”
- Il riferimento della fattura che viene pagata, in modo che risulti semplice l’abbinamento tra il bonifico e la fattura specifica;
- La partita IVA o il codice fiscale della ditta o società che ha eseguito i lavori;
- Relazione tecnica che certifichi il raggiungimento dei limiti imposti dal DPCM 5/12/97
(1) Comments
Antonio CERON
Buon VS.o comunicare TECNICO- COMMERCIALE. Complimenti!